Accesso civico

L’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, sancisce che, nei casi in cui vi sia un obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati a carico della pubblica amministrazione – o degli altri enti destinatari dell’obbligo – e quest’ultima ne ometta la pubblicazione, chiunque ha diritto di richiederli, esercitando il cd. accesso civico.
 
La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e deve essere presentata al Responsabile nominato dall’amministrazione.
 
L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
 
Si veda però l’art. 5 bis del citato decreto 33/2013 in ordine alle esclusioni e ai limiti all'accesso civico.
 
Il Responsabile per l’accesso civico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina è la dott.ssa Rosy Lucà.
 
Il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina pro tempore.
 
Le eventuali richieste vanno presentate all’Ente, utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata dedicata: accessocivicocoamessina@pec.it
 



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