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14/09/2019

Permanenza nell’elenco unico nazionale difensori d’ufficio (anno 2018) - entro 30 Settembre 2019

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

MESSINA

 

Oggetto: Permanenza nell’elenco unico nazionale difensori d’ufficio (anno 2018) - entro 30 Settembre 2019.

 

Gentili Colleghi,

ricordiamo che la richiesta di permanenza (anno 2018) nell’elenco unico dovrà essere indirizzata - dall’anno successivo a quello di inserimento - tramite la piattaforma Lextel (pagina https://gdu.consiglionazionaleforense.it), unitamente alla autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., entro il 30 settembre 2019, come da proroga disposta dal CNF.

La domanda dovrà essere presentata sia dagli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015, che dagli avvocati iscritti successivamente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 ter disp att. c.p.p. e art. 6 del Regolamento Interno CNF.

In ordine ai requisiti appresso elencati, giova ricordare quanto segue.

1.1. Esercizio continuativo di attività nel settore penale.

E’ documentato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell’anno solare in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. La partecipazione a ciascuna udienza è documentata attraverso l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendere secondo le modalità di cui al punto 5) dell’art.1 delle linee guida.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

1.2. Obbligo Formativo.

Il richiedente deve, inoltre, attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012, relativamente all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata (allegando l’autocertificazione ai sensi  degli artt. 46, 47 DPR 445/2000).

Una volta ricevuta la domanda con la relativa documentazione, e prima di esprimere il parere, è facoltà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la esibizione della documentazione occorrente a dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti.

Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, il Consiglio dell’Ordine trasmetterà al CNF, attraverso la piattaforma Lextel, la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti, e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.

Si rammenta che, in caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio sopra indicato, l’avvocato è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.

La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti e le turnazioni già generate.

Nel caso di cancellazione, non potrà essere presentata nuova domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale, ai sensi dell’art. 4 del regolamento del CNF, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

L’accesso al programma Lextel avviene tramite smart card (che andrà previamente attivata).

 

2. Vi comunichiamo, altresì, che entro la stessa data dovrà essere presentata anche la domanda di permanenza nelle liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, con le seguenti modalità:

inoltro al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all’autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare in cui la richiesta viene presentata, unitamente alla copia di documento d’identità (in forma cartacea o alla pec: ordineavvocatimessina@pec.it.).

Tutti gli iscritti in una o più liste, già inclusi nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio, dovranno anche rispettare i requisiti di permanenza nell’elenco indicati all’art. 5 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio.

 

3. Si evidenzia, infine, che entro il medesimo termine del 30 settembre 2019 dovranno essere depositate tutte le integrazioni richieste da codesto COA in relazione alle istanze già depositate.

 

 

Cordialità.

 

 

Il Consigliere delegato alla difesa d’ufficio

Avv. Elena Florio  

              Il Segretario del Consiglio dell’Ordine

Avv. Antonio De Matteis

              Il Presidente del Consiglio dell’Ordine

Avv. Domenico Santoro